Il disegno di legge Levi-Prodi e il controllo della rete

Ricardo Levi(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 21) «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.»

Ci eravamo promessi di non discutere di politica in questo Blog, ma a quanto pare ci hanno costretto, e noi, da parte nostra, non ci tiriamo di certo indietro dall’esprimere la nostra opinione sul DDL messo a punto dal nostro dipendente pubblico Ricardo Franco Levi.

Partiamo pure parlando del nostro orticello, i blog, descrivendo brevemente cosa sono e come funzionano. Un blog non è nient’altro che un software installato su un dominio internet, mediante il quale, uno o più autori pubblicano dei “post” visibili e commentabili dai visitatori (attraverso altri post) grazie a un semplice browser web. Nella cultura di internet i post non sono nient’altro che dei messaggi testuali inviati in uno spazio comune per essere pubblicati e visibili da tutti.

Il decreto legge in questione che è già stato approvato dal consiglio dei ministri e inviato all’esame del parlamento avrebbe a quanto pare (come si legge tra le righe) lo scopo di tutelare e promuovere il principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21. Tale disciplina infatti mirerebbe all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.

Il decreto in questione interviene direttamente attraverso una serie di misure anche sul mondo di internet ponendo all’orizzonte degli obblighi a carico di chi (secondo loro) eserciterebbe un “attività editoriale” sul web; per fare chiarezza e esprimere la nostra critica elenchiamo quindi quali sono le modifiche introdotte al sistema attuale.

Si introduce l’obbligo di iscrizione al ROC (Registro Operatori Comunicazioni) per chi esercita un attività editoriale su internet, e si estende ai soggetti iscritti la responsabilità di reati diffamatori commessi all’interno dei loro siti internet;

Art. 7 (Attività editoriale su internet)

  1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
  2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

L’autorità garante delle comunicazioni istituirà e manterrà il ROC, riservandosi la possibilità di adottare regolamenti che definiscano i criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenute all’iscrizione;

Art. 6 (Registro degli operatori di comunicazione)

  1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
  2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
  3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
  4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all’iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.47.

Il disegno di legge circoscrive il campo di applicazione della norma definendo l’esercizio dell’attività editoriale come l’attività diretta alla distribuzione e alla diffusione di prodotti editoriali;

Art. 5 (Esercizio dell’attività editoriale)

  1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

La legge poi ci definisce la struttura di prodotto editoriale;

Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale)

  1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
  2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
  3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

Leggendo bene tra le righe dell’Art.2 e cercando di interpretare l’affermazione al comma 1 ci sembra di capire che la futura legge considererà prodotto editoriale qualsiasi pubblicazione che non sia espressamente riconducibile a materiale audio visivo o a materiale destinato ad uso comunicativo aziendale sia interno che esterno.

Ci chiediamo e vi chiediamo dunque, se coloro che sono abituati regolarmente a lasciare dei post qua e la in giro per la rete, stiano (in seguito all’approvazione di questa legge)  per diventare degli editori a tutti gli effetti.

Ricardo Franco Levi interpellato ci ha però rassicurato chiarendoci le idee «Lo spirito del nostro progetto non è certo questo - Non abbiamo interesse a toccare i siti amatoriali o i blog personali, non sarebbe praticabile».

Meglio non sapere cosa sarebbe successo se fosse stato praticabile….

Nel merito ha poi dichiarato che i requisiti esatti che renderanno obbligatoria l’iscrizione al ROC saranno specificati in un secondo momento (tramite l’adozione di regolamenti da parte dell’autorità garante).

La verità purtroppo è che non siamo cosi sicuri di quello che ci si prospetterà nel futuro e, secondo noi, tentare di assimilare la libera espressione di idee e di contenuti alla creazione di un prodotto editoriale è quantomai bizzarro e caratteristico,ogni blog infatti ha nei suoi post finalità informazione, formazione, divulgazione, intrattenimento … Provate pure a trovarne uno che non abbia una o più di queste caratteristiche…Risultato? Non lo troverete!

Il pericolo maggiore è costituito dal fatto che estendendo al web le norme sull’editoria ci si debba dotare per aprire un sito internet di una società editrice e di un giornalista nel ruolo di direttore responsabile. Se lo scopo era estendere il reato di diffamazione a mezzo stampa ai siti internet che pubblicano informazioni non appropriate/diffamatorie, lo si poteva fare revisionando la legge sulla diffamazione senza intervenire con un legge ulteriore.

Auspichiamo che il governo e il parlamento possano tornare sui loro passi e abbandonare questo progetto di “bavaglio”, che non porterebbe nulla di buono e anzi, contribuirebbe a peggiorare la situazione della democrazia del nostro paese. Ribadiamo il concetto che la diffusione della conoscenza e l’espressione di un idea o un pensiero attraverso un sito internet, non è assimilabile in alcun modo alla produzione/diffusione di un prodotto editoriale.

Esprimiamo quindi il nostro dissenso come BLOG con questi semplici punti:

  1. Siamo contrari al monitoraggio delle idee e alla limitazione del diritto del cittadino di esprimersi liberamente in qualsiasi forma questo avvenga (nei limiti dei diritti altrui).
  2. Siamo contrari all’assimilazione di contenuti liberamente disponibili su internet a prodotti editoriali.
  3. Siamo contrari all’estensione delle norme sull’editoria ai siti internet.
  4. Siamo tecnicamente contrari alla possibilità data all’autorità garante di gestire i criteri di applicazione della norma approvando regolamenti che definiscano e individuino i destinatari della misura.
  5. Siamo contrari al perdurare dei finanziamenti alla stampa e all’editoria. Il mercato dovrebbe fare il suo corso, l’ingerenza pubblica in questo settore è totalmente ingiustificabile oltre che dispendiosa. La Stampa e l’editoria in un paese democratico non dovrebbero mai essere sovvenzionate dallo stato, ma bensì dovrebbero essere sottoposte alle leggi di mercato come succede per gli altri operatori economici.

Un saluto, alla prossima.

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